Tirocini extracurriculari
Imprese
La durata del tirocinio extracurriculare è di minimo 2 mesi fino ad un massimo di 6 mesi. Per alcune categorie di tirocinanti, ad esempio le persone con disabilità, le persone svantaggiate, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ed etc., la durata massima può arrivare sino a 12 o 24 mesi (a seconda dei casi). Per i tirocini realizzati presso soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali la durata minima è ridotta ad un mese.
Al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile minimo di 800 euro.
L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque UGUALE o superiore al 50% rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi (es. in CIG, oppure in mobilità) e comunque percettori di forme di sostegno al reddito l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di € 800,00 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno
I soggetti ospitanti attivano i tirocini extracurriculari nel rispetto di specifici limiti numerici, in proporzione al proprio organico. A dette limitazioni sono applicate delle deroghe premiali per coloro che assumono i tirocinanti al termine del (durante il) percorso di apprendimento.
Il soggetto ospitante o il soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al tirocinante.
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Per saperne di più
La normativa nazionale rende possibile anche per i cittadini provenienti da Paesi extra-Ue usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
La possibilità per i cittadini extra-Ue che si trovano all’estero di entrare in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle “quote”, previsti da uno specifico articolo del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998 – art. 27, comma 1, lett. F) e dai provvedimenti successivi che ne hanno precisato l’ambito di applicazione.
La disciplina prevede la possibilità per i cittadini stranieri residenti all’estero, inoccupati e disoccupati, di svolgere presso unità produttive del nostro Paese tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine.
La durata di questi tirocini può essere di un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.
Ai fini dell’ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro.
I progetti di tirocinio per extra-comunitari che si trovano all’estero necessitano di essere preventivamente vistati dalle Regioni, secondo la procedura e i fac-simile di modulistica determinati dalle Regioni stesse.
Al/Alla tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente determinato annualmente.
Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
Questo permesso di soggiorno può essere convertito, a conclusione del tirocinio svolto, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il/la tirocinante con regolare contratto di lavoro.
La conversione, per effetto del nuovo “Decreto CUTRO”, sarà possibile extra quote flussi.
Nel Lazio, l’azienda ospitante deve garantire al tirocinante un rimborso spese di minimo € 400,0 al mese.
- L’attivazione di una assicurazione nominale per la responsabilità civile a copertura dell’intero periodo di tirocinio (RC)
- L’attivazione di una Pat Inail a copertura dell’intero periodo di tirocinio
- Il Versamento postale del KIT di permesso di soggiorno
- L’assicurazione sanitaria
- Vitto ed alloggio
- Biglietto di viaggio a/RA
E’ indispensabile, inoltre, che il tirocinante abbia svolto nel proprio Paese attività nei luoghi di lavoro (come dipendente, collaboratore o volontario) in ruoli attinenti al tirocinio da svolgere in Italia.
ERIFO, in quanto agenzia per il lavoro accreditata presso la Regione Lazio (area funzionale VI ai sensi della determinazione della Direzione Lavoro n. G11651/2014) per i servizi di “Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico svolti anche in situazione lavorativa” è autorizzata a gestire l’intero progetto di autorizzazione.
Il servizio è a pagamento.
- Analisi documentazione richiesta
- Redazione progetto formativo da presentare alla Regione Lazio
- Gestione adempimenti verso la Regione Lazio per autorizzazione tirocinio, fino alla firma della determina
- spedizione della documentazione e gestione rapporti con il Consolato a cui il progetto formativo dovrà essere trasmesso anche ai fini della concessione del visto
- Compilazione del Kit di richiesta del permesso di soggiorno ed assistenza alla prenotazione
- Assistenza alle fasi di foto segnalamento, con appuntamento personalizzato presso la questura
- Assistenza al ritiro del permesso di soggiorno, con appuntamento personalizzato
- Monitoraggio rapporti con la Regione fino al termine del tirocinio con obbligo di redazione di un’apposita relazione finale.
Chiamaci allo
06.69320850